Statuto
Accademia Europea di Sport Vision
ART.1
DENOMINAZIONE E SEDE
ACCADEMIA EUROPEA
DI SPORTS VISION
"Istituto
multidisciplinare per la promozione e divulgazione di studi e ricerche
sull'efficienza della funzione visiva in particolare nel settore
dello sport e per la sicurezza della vista"
Sede legale in Cervia Via Parini, 9
Art. 2
FINALITA'
L'Istituto
non ha fini di lucro. Esso ha lo scopo di promuovere e di realizzare
con l'uso di mezzi idonei un'azione efficace per migliorare la qualità
della funzione visiva e la salute degli organi visivi in particolare
durante lo sport e durante tutte le attività visive che comportano
affaticamento e stress.
L'Istituto,
anche d'intesa con le Autorità competenti:
a) avvia e
sostiene, in centri ed istituzioni adatti, programmi didattici
e di ricerca nel campo delle scienze visive e delle scienze afferenti;
b) studia, promuove e realizza campagne di educazioni sportive
per quanto attiene l'aspetto visivo;
c) studia, progetta e finanzia ricerche e studi sulla sicurezza
della vista e sul miglioramento delle prestazioni visive;
d) indice ed organizza convegni, incontri, dibattiti fra tecnici
ed esperti del settore italiani e stranieri, mostre nazionali
ed internazionali, per migliorare, attraverso lo scambio delle
idee e delle esperienze, la veicolazione delle conoscenze tecnico-scientifiche
in materia e quindi consentire un maggior progresso ed evoluzione
di tale settore scientifico;
e)sviluppa e potenzia i collegamenti con gli organismi internazionali
del settore;
f) realizza una corretta e costante informazione, utilizzando
tutti i media al fine di attivare la qualificazione degli operatori
e di richiamare l'attenzione degli sportivi;
g)indice e realizza corsi di avviamento e specializzazione professionale
per addetti al settore
h)effettua esami della funzione visione avvalendosi della collaborazione
di specialisti di varie discipline mediche e paramediche
L'Istituto può:
- richiedere
il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali e degli
organismi internazionali;
- aprire sedi ed uffici in Italia ed all'Estero;
- associarsi eventualmente ad altri Istituti o enti nazionali
o internazionali;
- editare e stampare giornali, notiziari, libri e qualsiasi altro
materiale anche audiovisivo e telematico che sia necessario per
lo sviluppo degli scopi statutari.
- istituire corsi per la formazione professionale nel settore,
creare e diffondere programmi di educazione sportiva relativamente
alle finalità dell'Istituto;
- istituire borse di studio anche presso Università straniere
o nazionali relative alle materie che fanno parte dei suoi scopi
sociali;
- studiare e realizzare programmi di attività per conto
di enti pubblici e privati;
- collaborare con gli enti locali preposti all'organizzazione
e alla disciplina dell'attività sportiva;
- assumere rappresentanze di organismi stranieri specializzati
nel settore;
- creare e gestire laboratori sperimentali, alfine di ricercare
le migliori condizioni di sicurezza per gli atleti o per coloro
che facciano un'attività che li porta a dover agire in
ambienti o situazioni pericolose per la vista o dove il miglioramento
delle prestazioni visive costituisca una diminuzione del rischio
stesso;
- stabilire con le Associazioni di categoria medica e para-medica,
accordi di collaborazione per raggiungere gli scopi sociali;
- promuovere e realizzare ogni altra attività che consenta
di raggiungere gli scopi sociali, secondo quanto previsto
nel presente articolo.
ART. 3
SOCI
Possono essere
soci le persone giuridiche pubbliche e private e le persone fisiche
che, per la loro attività, ovvero preparazione professionale
e culturale, abbiano interessi al perseguimento delle finalità
dell'Istituto.
I soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci benemeriti;
c) soci onorari;
d) soci sostenitori;
e) soci studenti;
f) soci fellow;
g) soci speciali.
ART.4
SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo
dell'Istituto.
L'ammissione di altri soci è deliberata dall'Assemblea in
seduta ordinaria o straordinaria. La relativa deliberazione dovrà
risultare da verbale redatto da notaio e trascritto nel libro delle
assemblee.
ART. 5
SOCI BENEMERITI
Sono iscritti
all'albo dei soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che,
per versamento di contributi volontari e/o straordinari, consentono
di promuovere e di realizzare, con l'uso di mezzi idonei, studi
ed attività di particolare efficacia nell'ambito degli scopi
dell'Istituto.
La nomina dei soci benemeriti è deliberata dal Comitato Esecutivo
all'unanimità e riportata nel libro verbali.
ART. 6
SOCI ONORARI
I soci onorari
sono nominati fra le persone che si sono distinte per le loro attività
ovvero per preparazione professionale in materie che comunque abbiano
attinenza con le finalità dell'Istituto.
La nomina dei soci onorari è deliberata dal Comitato Esecutivo
all'unanimità e riportata nel libro verbali.
ART. 7
SOCI SOSTENITORI
Sono soci ordinari
coloro che in possesso di una laurea o di un diploma attinente a
professioni sanitarie, riabilitative o sportive, dietro presentazione
di domanda, possono essere accettati dall'Accademia ad inscindibile
giudizio del Comitato Esecutivo che annualmente stabilisce la quota
di partecipazione.
ART. 8
SOCI STUDENTI
Sono soci studenti
coloro che sono iscritti a qualsiasi istituto di istruzione pubblico
o privato di qualsiasi nazionalità.
L'accettazione da parte del Comitato Esecutivo avviene dietro presentazione
di opportuna documentazione comprovante lo stato accademico. La
quota associativa annua è ridotta del 50% rispetto alla quota
dei soci ordinari.
ART. 9
SOCI FELLOW
Sono soci affiliati
le persone fisiche che dimostrano un'elevata competenza negli aspetti
dell'Optometruia Comportamentale, del Visual Training e dello Sports
Vision. Tale competenza va dimostrata da parte del candidato mediante
una serie di prove scritte ed un esame orale che vengono definiti
dal Comitato Esecutivo.
ART. 10
SOCI SPECIALI
Sono soci speciali
le Organizzazioni, le Istituzioni, le Associazioni, le Federazioni,
le Accademie, gli Ospedali, le Cliniche e le Organizzazioni Sanitarie
che svolgono un'attività inerente all'Accademia Europea di
Sports Vision o che sono direttamente o indirettamente coinvolte
in tale settore.
La quota associativa viene stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo.
ART. 11
AMMISSIONE, RECESSO E DECADENZA DEI SOCI
I soci fondatori,
per recedere, debbono dare un preavviso di due anni durante i quali
i contributi debbono essere regolarmente versati nella misura delle
necessità del bilancio dell'anno in cui viene dato il preavviso.
L'Assemblea può dichiarare la decadenza di un socio fondatore
per attività contrarie agli interessi dell'Istituto e per
ogni altro motivo che rende incompatibile la qualifica di socio
con l'Istituto. Tale decisione va presa dall'Assemblea con un numero
di voti pari al totale dei soci ordinari meno uno, ed è presa
a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea può altresì dichiarare l'ammissione di
nuovi soci con voto unanime.
ART. 12
ORGANI DELL'ISTITUTO
Gli organi
dell'Istituto sono:
a) L'ASSEMBLEA;
b) UNO O PIU' PRESIDENTI ONORARI;
c) IL COMITATO ESECUTIVO;
d) IL COMITATO SCIENTIFICO.
Le cariche sociali
hanno la durata di tre anni ed i titolari possono essere rieletti.
ART.13
L'ASSEMBLEA
L'Assemblea
è costituita dai Soci fondatori ed è convocata almeno
una volta l'anno in forma Ordinaria.
Qualora se ne ravvisano le necessità l'Assemblea può
essere convocata in via straordinaria su delibera del Comitato
Esecutivo.
L'Assemblea ordinaria nomina i Presidenti Onorari con voto unanime
ed elegge il Comitato Esecutivo.
L'Assemblea delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo
e dello Statuto e del regolamento organico dell'Istituto, con la
presenza di non meno di quattro quinti dei soci ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
I presidenti Onorari non hanno diritto di voto.
L'Assemblea approva i bilanci predisposti dal Comitato Esecutivo,
formula i programmi e le direttive in ordine alle attività
dell'Istituto e si pronuncia su tutti gli argomenti ad essa sottoposti
dal Comitato Esecutivo stesso.
I soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega
conferita ad altro socio. Un socio non può avere più
di due deleghe.
ART. 14
I PRESIDENTI ONORARI
I Presidenti
Onorari vengono eletti in sede di Assemblea Ordinaria di Istituto
con voto unanime, durano in carica tre anni e possono essere eletti
anche più volte.
I Presidenti Onorari presiedono l'Assemblea Ordinaria ed il Comitato
Esecutivo, in loro assenza il Presidente del Comitato Esecutivo,
ne farà le veci.
ART.15
IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato
Esecutivo è composto da un minimo di due soci fondatori eletti
dall'Assemblea. Le delibere del Comitato Esecutivo saranno trascritte
in apposito libro verbali da un segretario nominato dal Comitato
Esecutivo stesso.
Il Comitato Esecutivo propone i nominativi per la composizione del
Comitato Scientifico all'Assemblea che provvede alla rispettiva
nomina.
Il Comitato Esecutivo nomina, tra i propri componenti,
il Presidente del Comitato Esecutivo, uno o più Vice Presidenti,
uno o più responsabili organizzativi ai quali vengono affidati
specifichi incarichi inerenti l'attività dell'Istituto.
Le cariche sono riferite a precisi incarichi operativi.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
Esecutivo, con il consenso o su designazione delle Amministrazioni
interessate, i rappresentanti dei Ministeri e degli Enti interessati
ai programmi dell'Istituto.
Il Comitato Esecutivo predispone i bilanci, assume le deliberazioni
relative ad ogni attività dell'Istituto per il conseguimento
delle proprie finalità, secondo i programmi e le direttive
dell'Assemblea.
ART.16
IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato
Scientifico è composto da un minimo di sei membri, nominati
dal Comitato Esecutivo e scelti tra personalità particolarmente
qualificate nelle varie discipline attinenti alla sicurezza nella
circolazione e della salvaguardia ambientale.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato
Esecutivo o da un Vice-Presidente ed ha il compito di:
- verificare
le scelte di attività indicate dal Comitato Esecutivo ed
il relativo ordine di priorità;
-indicare metodi e sistemi per la realizzazione degli obiettivi
dell'Istituto;
-proporre gli organigrammi e le scelte dei metodo di lavoro;
- suggerire le innovazioni nel settore tecnologico che meglio
possano consentire all'Istituto di raggiungere i suoi obiettivi.
Sono membri
di diritto del Comitato Scientifico i componenti del Comitato Esecutivo.
Il voto espresso dal Comitato Scientifico ha solo valore consultivo.
ART. 17
IL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO
Presidente
del Comitato Esecutivo, nominato in seno al Comitato Esecutivo,
ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto, presiede
il Comitato Scientifico, coordina tutte le attività tecnico-scientifiche
dell'Istituto, dovendo perseguire tutte le finalità previste
all'art.2 del presente Statuto.
La carica di Presidente del Comitato Esecutivo ha la durata di tre
anni e può essere rinnovata anche più volte.
In sua assenza può delegare alla Presidenza delle riunioni
persona di Sua fiducia anche estranea al Comitato Scientifico stesso,
purché vi sia delega scritta e riportata nel libro verbali
delle riunioni.
ART.18
PATRIMONIO E BILANCIO
Le entrate
dell'Istituto sono costituite dai contributi dei Soci, che vengono
fissate dall'Assemblea Ordinaria per i soci Fondatori e Benemeriti
dalle quote associative di tutte le altre categorie di soci,
e dai ricavi relativi allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
I Soci possono assumere obblighi di contribuzioni volontarie e/o
straordinarie accettate dal Comitato Esecutivo, anche con riferimento
a particolari attività o iniziative comunque attinenti alle
finalità dell'Istituto.
L'Istituto, inoltre, può accettare lasciti o donazioni e
disporre di ogni eventuale contributo ed elargizioni esterne di
terzi destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente
destinate all'incremento del patrimonio.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il trenta aprile dell'anno successivo, il Comitato Esecutivo
presenta all'Assemblea Ordinaria il bilancio consuntivo dell'anno
precedente.
ART.19
DURATA E SCIOGLIMENTO
L'Istituto
ha durata indeterminata.
Il recesso di uno o più Soci ordinari non comporta lo scioglimento
dell'Istituto, che rimane in vita anche nel caso in cui il numero
dei Soci stessi si riduca a tre.
In caso di recesso o di perdita della qualità di Socio per
qualsiasi causa, non può essere chiesta la divisione del
patrimonio dell'Istituto, né pretesa la restituzione anche
parziale delle quote versate.
Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti
dei Soci ordinari.
ART.20
REGOLAMENTO E NORME SUSSIDIARIE
L'Assemblea
su proposta del Comitato Esecutivo emana un Regolamento dell'Istituto
con le stesse modalità previste per modificare lo Statuto,
detto Regolamento dovrà essere riportato nel libro verbali
dell'Assemblea da un Notaio, divenendo così parte integrante
del presente Statuto.
Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal
Regolamento si applicano le norme del Codice Civile sulle
Associazioni e Istituti.
di
Sports
Vision
Modifica del
Regolamento e Norme Sussidiarie (le modifiche proposte sono in grassetto)
Art. 1 -
SEDE LEGALE
Cervia - Via Parini, 9
Art. 2 -
COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo ha gli stessi poteri e funzionerà
anche quale Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in funzione
di ciò delegherà al Presidente del Comitato Esecutivo
la responsabilità dell'amministrazione dell'Istituto, di
conseguenza il Presidente del Comitato Esecutivo assume anche l'incarico
di Direttore Amministrativo divenendo responsabile a tutti gli effetti
e dovrà rendere conto del suo operato in sede di riunione
del Comitato Esecutivo ed in sede di Assemblea dei Soci sia Ordinaria
che Straordinaria a norma degli art. 15-18-19-20 dello Statuto.
Il Comitato Esecutivo fissa, in sede di compilazione del bilancio
di previsione, da essere approvato dal Comitato stesso entro
il trenta marzo di ogni anno, oltre a tutte le voci di spesa previsionali,
gli emolumenti o gettoni di presenza che saranno riconosciuti
ai Membri dell'Istituto.
ART. 3 -
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E' nominato dal Presidente del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Amministrativo propone al Comitato Esecutivo i nominativi
del Cassiere e del Segretario e del personale di Segreteria. Il
Direttore Amministrativo è responsabile e deve curare tutte
le pratiche fiscali relative all'Istituto.
Il Direttore Amministrativo è responsabile e risponde in
prima persona sia in Sede civile che penale del suo operato di fronte
agli organi dell'Accademia e di fronte alla legge in Sede di giudizio.
ART. 4 -
SEGRETERIA
La segreteria avrà sede a Cervia. La segreteria opererà
alla dipendenza del Presidente del Comitato Esecutivo per quanto
concerne la parte tecnico-scientifica e didattica ed alla dipendenza
del Direttore Amministrativo per tutta la parte Amministrativa sia
nazionale che internazionale.
La segreteria amministrerà tutte le entrate e le uscite e
fornirà tutti gli elementi per la compilazione dei bilanci
di previsione e consuntivi a norma dell'art.18 dello Statuto dell'Istituto.
ART. 5 -
SEGRETARIO GENERALE
Viene nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente
del Comitato Esecutivo, tiene aggiornati tutti i libri verbali,
provvede a tutte le comunicazioni e disposizioni impartite dal Presidente
del Comitato Esecutivo e dal Direttore Amministrativo, provvede
alle convocazioni e comunicazioni ai Soci, può assumere anche
l'incarico di Cassiere- Economo.
ART. 6 -
CASSIERE
Viene nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore
Amministrativo, tiene aggiornato il conto cassa, provvede alle riscossioni
e ai pagamenti su delibera del Comitato Esecutivo o su disposizioni
del Direttore Amministrativo, assieme al Segretario e al Direttore
Amministrativo predispone i bilanci dell'Istituto.
ART. 7 -
COMMISSIONE DI STUDIO
Su proposta del Presidente del Comitato Esecutivo, il Comitato
Esecutivo può nominare delle Commissioni di Studio relative
ed inerenti alle finalità e scopi dell'Istituto, sia in sede
nazionale che internazionale. Le Commissioni di Studio debbono essere
presiedute dal Presidente del Comitato Esecutivo o da persona nominata
dallo stesso, ciò deve risultare nei libri verbali del Comitato
Esecutivo.
Ai lavori delle Commissioni possono partecipare i componenti del
Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico.
ATTO COSTITUTIVO
DELL'ISTITUTO DENOMINATO:
"ACCADEMIA
EUROPEA DI SPORTS VISION"
Sede Roma Via Dei Carpazi, 46
In data 13 settembre
1988 Dott. Giuseppe Enrico Simili Notaio
repertorio nr.1759
raccolta 273
(Omissis)
ART. 1 -
E' costituito, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, tra i Sigg.
Flammini Maurizio, Dal Pozzo Pietro, Roncagli Vittorio e Flammini
Stefano, come sopra rappresentato, l'Istituto per la promozione
di studi e ricerche optometriche nel settore dello sport e per sicurezza
della vista, denominato "Accademia Europea di Sports Vision"
ART. 2 - L'Istituto
ha sede in Roma, attualmente in Via dei Carpazi 46, è apolitico
e non ha scopi di lucro.
ART. 3 - Le
finalità, la durata e tutte le norme che regolano il funzionamento
e l'amministrazione dell'Istituto sono contenute nello Statuto Sociale
composto di 20 articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio
si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne
parte integrante e sostanziale.
ART. 4 - Il
regolamento contenente anche le norme sussidiarie relative al funzionamento
dell'Istituto, composto di sette articoli, firmato dai comparenti
e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera
"'C" per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 5 - L'Istituto
è retto, ai sensi dell'art. 15 dell'allegato Statuto Sociale,
da un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre Soci fondatori.
A comporre il primo Comitato Esecutivo, per i primi due anni, sono
chiamati i Sigg.:
Roncagli Vittorio
- Vice Presidente Vicario, Direttore Scientifico;
Flammini Maurizio- Vice Presidente;
Dal Pozzo Pietro - Componente;
Flammini Stefano - Componente.
ART. 6 - Il
Sig. Roncagli Vittorio, nella sua qualità di Vice Presidente
Vicario pro-tempore, viene autorizzato a compiere e svolgere
tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento
dell'Associazione presso le Autorità Nazionali e gli Organismi
Internazionali competenti ed all'uopo viene reso facoltativo apportare
al presente atto ed agli allegati Statuto e Regolamento quelle
modifiche che venissero richieste da dette Autorità.
(Omissis)
Firmato: Maurizio
Flammini - Dal Pozzo Pietro - Vittorio Roncagli
Flammini Stefano per procura notarile (allegato "A")
Notaio Dott.
Giuseppe Enrico Simili. CODICE FISCALE
e PARTITA I.V.A. n° 08563750580 |